Il futuro entra in famiglia:
la Cassazione apre ai patti pre-divorzili

C’è una rivoluzione silenziosa che si sta compiendo nel cuore del diritto di famiglia, una breccia nella muraglia secolare dell’indisponibilità dei rapporti coniugali e dell’inviolabilità dell’istituto matrimoniale. A compierla non è il Parlamento, né un legislatore audace, ma la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21926 del 27 luglio 2025, ha inciso un solco profondo nella tradizione giurisprudenziale italiana, affermando un principio fino a ieri impensabile: è lecito e valido l’accordo tra coniugi, stipulato in costanza di matrimonio, con il quale si regolano in anticipo gli assetti patrimoniali da applicarsi in caso di separazione o divorzio.
La portata di questa decisione è dirompente. Essa spezza l’incantesimo giuridico che per decenni aveva relegato i coniugi nel perimetro angusto dell’impossibilità di decidere, prima della crisi, come gestirne le conseguenze economiche. Secondo il consolidato orientamento che si è andato stratificando sin dagli anni ’90, gli accordi cosiddetti “pre-divorzili” venivano dichiarati nulli per illiceità della causa, in base all’articolo 1343 del Codice Civile, poiché ritenuti lesivi dell’ordine pubblico familiare. Il timore sottostante era che tali patti potessero incentivare la dissoluzione del matrimonio, privandolo di quella sacralità e imprevedibilità che lo si voleva continuare a difendere, anche al costo di negare all’individuo la libertà di autodeterminazione.
Eppure, qualcosa covava sotto la superficie. Da un lato, la trasformazione dei costumi sociali e la crescente rilevanza del principio personalistico sancito dall’articolo 2 della Costituzione. Dall’altro, il peso crescente di una giurisprudenza europea sempre più attenta alla libertà negoziale, alla certezza dei rapporti patrimoniali e all’efficienza del sistema giustizia. È in questo contesto che la riforma Cartabia – entrata in vigore il 1° marzo 2023 – ha introdotto un nuovo modello processuale e culturale, che riconosce centralità alla volontà delle parti, valorizzando gli strumenti alternativi alla giurisdizione, tra cui la negoziazione assistita e la possibilità di stipulare convenzioni in materia familiare.
Proprio in questa cornice si inserisce la pronuncia del 27 luglio, con la quale la Suprema Corte ha affermato che il divieto assoluto di patti preventivi, lungi dall’essere funzionale alla tutela del vincolo, si rivela anacronistico e, anzi, potenzialmente lesivo della dignità dei coniugi. La Corte chiarisce che, purché non si ledano diritti inderogabili o interessi dei figli, gli accordi che prevedano la divisione di beni, il mantenimento, la titolarità di immobili o altre conseguenze patrimoniali della crisi, sono da ritenersi validi e produttivi di effetti. Non più dunque illeciti in radice, ma perfettamente compatibili con l’ordinamento, a condizione che siano frutto di libera volontà, consapevolezza e proporzionalità.
Va da sé che la rivoluzione non si spinge fino all’estremo di consentire patti che rinuncino anticipatamente e in via definitiva all’assegno divorzile: su questo punto la Corte mantiene un doveroso presidio, ricordando che l’assegno ha natura composita – assistenziale, perequativa e compensativa – e può essere valutato solo a posteriori, alla luce della effettiva sproporzione esistente al momento dello scioglimento. Tuttavia, si fa strada la possibilità di stipulare accordi “una tantum” o compensazioni patrimoniali che, se ritenute congrue, potranno essere valutate favorevolmente dal giudice.
Non meno importante è il tema della tutela dei figli. Resta ferma, infatti, la necessità che ogni accordo riguardante minori o figli economicamente non autosufficienti venga omologato dal tribunale o valutato nel contesto della convenzione di negoziazione assistita. In tal senso, la sentenza non abbandona il principio di protezione del soggetto debole, ma lo declina con un nuovo equilibrio, in cui la libertà negoziale si accompagna alla responsabilità e alla trasparenza.
È dunque un passaggio epocale, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche culturale. Si supera finalmente l’idea che il matrimonio debba essere tutelato “contro” i suoi stessi protagonisti. Si riconosce che l’amore, quando finisce, ha diritto a una via d’uscita dignitosa, umana e ordinata. Si restituisce ai coniugi la possibilità di lasciarsi senza combattere, di proteggere sé stessi e i propri figli da lunghe e costose battaglie giudiziarie. E, soprattutto, si riafferma il principio per cui lo Stato non può arrogarsi il diritto di decidere come e quando un individuo debba sciogliere un legame affettivo, se non per prevenire abusi o sopraffazioni.
Si apre ora una nuova stagione per il diritto di famiglia, nella quale l’avvocato non sarà più solo mediatore di conflitti, ma architetto di accordi solidi e sostenibili. Una stagione nella quale il giudice non sarà più chiamato a decidere ogni dettaglio della crisi, ma ad assicurare che la libertà si eserciti entro i confini della legalità e dell’equità. Una stagione in cui separarsi potrà finalmente essere un atto di lucidità, e non una dichiarazione di guerra.
Perché l’amore, anche quando finisce, merita rispetto. E il diritto, quando sa ascoltare la vita reale, diventa strumento di giustizia e non ostacolo alla felicità.
Luisa Paratore
31/07/2025
Nota bibliografica
– Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza n. 21926 del 27 luglio 2025, inedita, anticipata da Brocardi.it, “Separazione oggi più libera: accordi in vista del divorzio potranno decidere sul patrimonio”, disponibile su: https://www.brocardi.it/notizie-giuridiche/separazione-oggi-libera-accordi-divorzio-potra-decidere-patrimonio/5746.html
– Codice Civile, artt. 1343, 158, 160
– Codice di Procedura Civile, art. 473-bis.51, introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia)
– D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, art. 6, sulla negoziazione assistita
– Cass. civ., Sez. I, 27 gennaio 1994, n. 848 e 22 febbraio 2012, n. 2724, sulla nullità degli accordi prematrimoniali
– Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2020, n. 28995, sull’assegno divorzile e limiti alla rinuncia
– Bianca M., “Accordi tra coniugi in vista del divorzio: la Cassazione e la linea evolutiva della contrattualizzazione della crisi”, in Famiglia e Diritto, 2025, n. 7
– Lorenzetti R., Il nuovo diritto della famiglia dopo la riforma Cartabia, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024